IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di
 Rasi  Sergio,  come  in  atti  generalizzato,  sottoposto ad indagini
 preliminari poiche' indagato del reato di  cui  all'art.  244,  primo
 comma  lett.  a)  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
 547/1955 e del reato di cui all'art. 590 comma terzo c.p.
                                Osserva
   Il pubblico ministero dr. Pierguido Soprani ha richiesto  pronuncia
 di questo giudice in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza
 e rilevanza della questione di legittimita' dell'art. 24, comma primo
 decreto  legislativo  n.  758/1994  per  violazione dell'art. 3 della
 Costituzione con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Osserva il giudice che la richiesta e' fondata e  ritiene  pertanto
 di  dover  dichiarare  rilevante  e non manifestamente infondata, per
 violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,     la  questione   di
 legittimita'   costituzionale   dell'art.  24,  comma  primo  decreto
 legislativo n. 758/1994.
   Violazione dell'art. 3 della Costituzione.
   L'art. 24, comma primo del decreto legislativo n. 758/1994  prevede
 l'adempimento nel termine delle prescrizioni impartite dall'organo di
 vigilanza  e l'avvenuto pagamento della oblazione amministrativa come
 causa esclusiva di estinzione delle  contravvenzioni  in  materia  di
 sicurezza ed igiene del lavoro.
   In  tal modo il legislatore, incentivando l'adempimento, ha mediato
 tra l'esigenza repressiva  tipica  dell'intervento  penale  e  quella
 preventiva propria della legislazione di settore, prevedendo comunque
 una  sanzione  di natura amministrativa a fronte di una violazione di
 legge,  imponendo  contestualmente   la   reintegrazione   del   bene
 (sicurezza ed igiene del lavoro) violato.
   Il  modello  sanzionatorio  previsto  privilegia  ed e' connaturato
 evidentemente  ad  una  tutela   sostanziale   del   bene   protetto,
 perseguendo la regolarizzazione della violazione.
   A  fronte di questa evidente importanza fornita al ripristino della
 legalita' violata, il legislatore non ha invero considerato i casi in
 cui a tale risultato  si  giunga  attraverso  meccanismi  diversi  da
 quanto  espressamente  previsto  dagli  artt. 20 e ss. del decreto in
 esame, non prevedendo in tali ipotesi la possibilita'  di  estinguere
 la  contravvenzione  con  le  modalita'  previste  dalla legge pur in
 presenza del raggiungimento  dell'obiettivo  perseguito  dal  modello
 sanzionatorio.
   Nel  caso  sottoposto  all'esame  di  questo giudice, la violazione
 venne regolarizzata prima che l'organo  di  vigilanza  impartisse  la
 prescrizione,  che  infatti  non fu' mai impartita proprio in ragione
 dell'accertata gia' avvenuta regolarizzazione.
   Pertanto oggettivamente l'obiettivo perseguito dalla legge in esame
 venne   raggiunto;   il    contravventore    inoltre    ripristinando
 autonomamente  la  tutela  del  bene  protetto  ha  dimostrato  piena
 consapevolezza della illiceita' della propria condotta.
   Pare   quindi   irragionevole  per  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione che in una situazione  quale  quella  descritta  non  si
 produca l'effetto estintivo che invero si sarebbe prodotto qualora il
 modello  sanzionatorio  fosse  stato  attivato  per  il  fatto che la
 violazione risultava ancora in essere.
   L'evidenziato profilo di  irragionevolezza  si  coglie  maggiomente
 considerando   la   natura   permanente  della  maggior  parte  delle
 contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro,  tra  le
 quali  anche  quella in contestazione nel presente procedimento (art.
 244, comma prima, lett. a) decreto del Presidente della Repubblica n.
 547/1955),  per  l'evidente  beneficio  derivante  al  sistema  della
 prevenzione   degli   infortuni  e  dell'igiene  del  lavoro  da  una
 cessazione celere della situazione antigiuridica.
   L'applicazione di una sanzione penale in casi come quello in  esame
 discrimina  oggettivamente  il  destinatario  della stessa rispetto a
 coloro che possono accedere al  sistema  sanzionatorio  previsto  dal
 decreto legislativo n. 758/1994.
   Detta   discriminazione   pare   ancor   piu'   evidente  valutando
 l'atteggiamento della volonta' del  soggetto  agente  che  nel  primo
 caso,  cogliendo  autonomamente  il disvalore della propria condotta,
 volontariamente determina la cessazione  della  situazione  illecita;
 questo  aspetto della volonta' puo anche non aversi in chi ripristina
 a seguito delle prescrizioni dell'organo di  vigilanza  potendo  egli
 essere  mosso  esclusivamente dall'intento di sottrarsi alla sanzione
 penale, posto che la legge non attribuisce rilevanza  alle  finalita'
 perseguite dal contravventore.
   Non  puo'  inoltre  argomentarsi  che in situazioni quali quelle in
 esame il sistema offre comunque al contravventore la possibilita'  di
 avanzare  istanza  di  oblazione ai sensi dell'art. 162-bis c.p anche
 cosi' come rimodellata dall'art. 24, comma terzo decreto  legislativo
 n. 758/1994 (qualora si reputasse in via di interpretazione analogica
 applicabile  detto istituto); invero l'istituto dell'oblazione non e'
 assimilabile al meccanismo delineato dagli artt. 20 e ss. del decreto
 stante   le   condizioni   soggettive   richieste   all'istante   per
 l'ammissione nonche' per la maggior gravosita' dell'onere pecuniario.
   Ritenendo  pertanto  applicabile  nel  caso in esame esclusivamente
 l'istituto dell'oblazione, si  sottoporrebbe  il  contravventore  che
 volontariamente ha ripristinato la situazione di legalita' violata ad
 un  trattamento deteriore rispetto a chi ha agito esclusivamente dopo
 aver ricevuto diffida da parte dell'organo di  vigilanza,  nonostante
 nei   confronti   di   costui  il  reato  potrebbe  ipotizzarsi  come
 soggettivamente piu' grave in relazione alla condotta post-factum.
   La questione proposta, per le argomentazioni sopra esposte,  appare
 non  manifestamente infondata e rilevante nel caso di specie, che non
 puo' essere definito in modo  indipendente  dalla  risoluzione  della
 questione di legittimita' costituzionale giacche', sussistendo per il
 pubblico  ministero  elementi  di  responsabilita'  di Rasi Sergio in
 ordine alla contravvenzione in contestazione, non potendosi  esperire
 il  meccanismo  sanzionatorio  di  cui  agli  artt.  20 e ss. decreto
 legislativo  n.  758/1994,  dovrebbe   conseguentemente   esercitarsi
 l'azione  penale  con pregiudizio e maggiori oneri di spese difensive
 per  l'indagato  anche  nella  ipotesi  di  successiva   istanza   di
 ammissione all'oblazione.